(Regione Liguria - Legge n. 9, 27 luglio 2018)
1. Prima del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
«01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma;
b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell'art. 5, settimo comma.
02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00.».
2. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, č sostituito dai seguenti:
«2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio sanitarie liguri individuato dal direttore generale.
2-bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanitą pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).».