(Regione Liguria - Legge n. 9, 27 luglio 2018)
1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private».
2. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.».
3. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la sede operativa presso cui possono operare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare».
5. Al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e terzo» sono soppresse e le parole: «ai sensi del quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi secondo e quarto».