Emilia-Romagna - Legge 9/18 - articolo 27: Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004

  Articolo 27 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004

(Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 9, 16 luglio 2018)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il fabbisogno finanziario del Ssr e delle Aziende sanitarie necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza è definito annualmente dalla Giunta regionale. La competente Commissione assembleare esprime parere sulla proposta annuale di finanziamento alle Aziende sanitarie e sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle norme e dei vincoli disposti dalla legge in materia.».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio preventivo economico, il Piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio costituiscono gli strumenti contabili della programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle Aziende sanitarie e ne documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente:

«2-bis. La relazione sulla gestione del direttore generale, a corredo del bilancio di esercizio, documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. I risultati organizzativi raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati sono altresì illustrati nella relazione sulla performance ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione assembleare, e riferisce annualmente all'Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.».


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