1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 19 del 2007 č inserito il seguente:
«3-bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplina i casi e le modalitą in base ai quali č prevista la presentazione del certificato medico di riammissione nelle scuole della prima infanzia.».
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.