1. Dopo l'art. 9-quinquies della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, č inserito il seguente:
«Art. 9-sexies (Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis). - 1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che puņ chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.».