Trentino-Trento - Legge provinciale 8/18 - articolo 4: Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

  Articolo 4 - Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Legge provinciale n. 8, 13 giugno 2018)

1. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale). - 1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

2. Nei casi previsti dal comma 3, lettera a), il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), il progetto è elaborato dai soggetti previsti dalle medesime lettere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'art. 25, comma 1-bis.

3. Gli enti locali competenti possono:

a) realizzare, direttamente o mediante affidamento, i progetti di abitare sociale; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25, comma 1-bis, può prevedere la compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti destinatari dei progetti, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;

b) concedere contributi, ai sensi dell'art. 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;

c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale promossi dalle persone con disabilità e da chi ne tutela gli interessi.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.».


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