Trentino-Trento - Legge provinciale 8/18 - articolo 13: Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

  Articolo 13 - Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Legge provinciale n. 8, 13 giugno 2018)

1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 le parole: «con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «con il controllo previsto dall'art. 4. Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale somma č convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che la persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono inserite le seguenti parole: «Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l'assegno č sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d'ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell'anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nelle strutture previste da questo comma.».

3. In caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale avvenuto nel corso del 2018, ai fini del computo del periodo di compatibilitą dell'assegno di cura con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali previsto dall'art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dal comma 2 di questo articolo, sono conteggiati anche i periodi di permanenza presso le medesime strutture riferiti all'anno 2018 e antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si procede in ogni caso al recupero di somme gią erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.


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