Trentino-Trento - Legge provinciale 8/18 - articolo 12: Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

  Articolo 12 - Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Legge provinciale n. 8, 13 giugno 2018)

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Interventi a favore del prestatore di assistenza familiare). - 1. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al prestatore di assistenza familiare, anche attraverso Spazio argento istituito ai sensi dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e gli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;

b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;

c) il supporto utile a evitare l'isolamento e il rischio di esaurimento, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto;

d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal prestatore di assistenza familiare, eventualmente anche elaborando un piano per fronteggiare l'emergenza;

e) la messa a disposizione di servizi di sollievo;

f) la partecipazione di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari a programmi di aggiornamento sui temi legati alla valorizzazione dei prestatori di assistenza familiare e alla relazione e comunicazione con essi;

g) l'informazione e la promozione delle misure di sostegno ai versamenti contributivi per la previdenza integrativa e complementare previste dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), per le persone che assistono familiari non autosufficienti.

2. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono realizzare gli interventi previsti dal comma 1 direttamente oppure mediante accordi con le aziende provinciali per i servizi alla persona previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), o con i soggetti individuati dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).».


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