Sicilia - Decreto Presidenziale 11/18 - articolo 6: Certificazione dell'idoneitą sportiva agonistica

  Articolo 6 - Certificazione dell'idoneitą sportiva agonistica

(Regione Sicilia - Decreto Presidenziale n. 11, 26 aprile 2018)

1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 effettuano gli accertamenti diagnostici previsti dalla legge, con oneri a carico del richiedente.

2. I referti degli esami integrativi o delle consulenze specialistiche pervengono ai soggetti certificatori che ne hanno fatto richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni. La documentazione č custodita a parte con la dizione «giudizio sospeso per presunta inidoneitą». Trascorso tale termine viene emesso il giudizio di «non idoneitą per insufficiente documentazione diagnostica».

3. Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, l'atleta venga giudicato non idoneo alla pratica agonistica di un determinato sport non potrą essere visitato, ai fini del rilascio della certificazione, da un altro medico dello sport prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della prima visita.

4. La comunicazione di non idoneitą, entro cinque giorni dalla data di rilascio, va trasmessa:

a) all'atleta (con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo);

b) alla societą sportiva di appartenenza (senza diagnosi);

c) alla federazione di appartenenza (senza diagnosi);

d) all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente (con diagnosi);

e) alla Commissione regionale d'appello (con diagnosi).

5. L'atleta ricorre alla Commissione regionale d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del giudizio di non idoneitą all'esercizio di attivitą sportiva agonistica, allegando gli esami che ritiene utili per la valutazione del suo caso.

6. La Commissione, valutata la documentazione prodotta, comunica la decisione presa all'atleta e al medico dello sport che ha effettuato la visita (idoneitą o non idoneitą con diagnosi), alla societą sportiva (senza diagnosi), alla federazione di appartenenza (senza diagnosi) e all'Azienda sanitaria provinciale competente (con diagnosi).


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