(Regione Sicilia - Decreto Presidenziale n. 11, 26 aprile 2018)
1. Le attrezzature per il corretto svolgimento delle attivitā per il rilascio dei certificati di idoneitā agonistica, come previsto dalle tabelle A e B del decreto del Ministero della sanitā 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanitā pubblica, di prevenzione incendi, d'infortunistica, di accessori idonei per i portatori di handicap, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi e, in particolare, devono essere presenti:
a) strumentario clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita dermografica;
b) lettini per visite e arredamenti d'uso;
c) bilancia pesapersone con statimetro;
d) cassetta di primo soccorso con farmaci d'emergenza;
e) elettrocardiografo con almeno tre canali provvisto di monitor;
f) sgabelli-gradini per l'Indice Rapido di Idoneitā (altezza variabile cm 50 - 40 - 30);
g) cronometro;
h) spirografo che consenta almeno la determinazione della Capacitā Vitale Forzata (CVF), del Volume Espiratorio Massimo (VEMS), della Massima Ventilazione al Minuto (MVV) e dell'indice di Tiffenau;
i) attrezzature per esami urine;
j) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;
k) tavole per l'esame del senso cromatico;
l) strumentario per otorinolaringoiatria;
m) defibrillatore semi automatico;
n) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per rianimazione cardio-polmonare.
2. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui al presente provvedimento, si rendesse necessario un approfondimento clinico diagnostico da esperire con dotazioni strumentali non previste tra quelle sopra indicate e/o con specialisti non presenti, si invierā il soggetto ai successivi approfondimenti, avvalendosi dei consulenti di cui all'articolo 3, lettere b) e c).