Sicilia - Decreto Presidenziale 11/18 - articolo 4: Dotazione strumentale

  Articolo 4 - Dotazione strumentale

(Regione Sicilia - Decreto Presidenziale n. 11, 26 aprile 2018)

1. Le attrezzature per il corretto svolgimento delle attivitā per il rilascio dei certificati di idoneitā agonistica, come previsto dalle tabelle A e B del decreto del Ministero della sanitā 18 febbraio 1982, debbono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanitā pubblica, di prevenzione incendi, d'infortunistica, di accessori idonei per i portatori di handicap, di protezione dal contagio professionale da agenti infettivi e, in particolare, devono essere presenti:

a) strumentario clinico di base: fonendoscopio, sfigmomanometro, martello per riflessi, centimetro a nastro, abbassa lingua sterili, lampadina tascabile, matita dermografica;

b) lettini per visite e arredamenti d'uso;

c) bilancia pesapersone con statimetro;

d) cassetta di primo soccorso con farmaci d'emergenza;

e) elettrocardiografo con almeno tre canali provvisto di monitor;

f) sgabelli-gradini per l'Indice Rapido di Idoneitā (altezza variabile cm 50 - 40 - 30);

g) cronometro;

h) spirografo che consenta almeno la determinazione della Capacitā Vitale Forzata (CVF), del Volume Espiratorio Massimo (VEMS), della Massima Ventilazione al Minuto (MVV) e dell'indice di Tiffenau;

i) attrezzature per esami urine;

j) tavola ottotipica luminosa o a proiezione;

k) tavole per l'esame del senso cromatico;

l) strumentario per otorinolaringoiatria;

m) defibrillatore semi automatico;

n) pallone Ambu e cannule orofaringee a due vie per rianimazione cardio-polmonare.

2. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui al presente provvedimento, si rendesse necessario un approfondimento clinico diagnostico da esperire con dotazioni strumentali non previste tra quelle sopra indicate e/o con specialisti non presenti, si invierā il soggetto ai successivi approfondimenti, avvalendosi dei consulenti di cui all'articolo 3, lettere b) e c).


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