(Regione Sicilia - Decreto Presidenziale n. 11, 26 aprile 2018)
1. I soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti di personale e di organizzazione:
a) il Direttore sanitario del Centro o il singolo medico certificatore devono essere specialisti in medicina dello sport ovvero medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
b) le strutture private individuano nominativamente come consulenti della struttura almeno un medico specialista per ciascuna delle seguenti specialitā: cardiologia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurologia, ortopedia, pneumologia e pediatria, ferma restando la libertā di scelta dell'utente;
c) le strutture pubbliche, per le attivitā di consulenza, si avvalgono prioritariamente degli specialisti ambulatoriali interni e/o di strutture ospedaliere. E' fatto obbligo alla struttura specialistica ambulatoriale e/o ospedaliera di effettuare la consulenza entro i tempi previsti per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione (30 giorni);
d) deve essere presente personale infermieristico adeguato secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore per la sanitā 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1 - parte 2 - requisiti organizzativi);
e) l'orario di apertura del servizio al pubblico non deve essere inferiore a dodici ore settimanali di cui almeno quattro nelle ore pomeridiane;
f) durante tutto l'orario di apertura al pubblico č obbligatoria la presenza di uno specialista in medicina dello sport.