(Regione Sicilia - Decreto Presidenziale n. 11, 26 aprile 2018)
1. I requisiti che i soggetti certificatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento devono rispettare sono i seguenti:
a) i locali dove si espleta l'attività di certificazione devono essere muniti di agibilità e con destinazione ad uso sanitario;
b) l'attività non può essere svolta su mezzi mobili;
c) i locali del Centro devono avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 90 dei quali almeno mq. 60 riservati alle attività sanitarie di visita, di accertamenti diagnostici e di refertazione. I rimanenti spazi sono destinati ai servizi, alle attività di segreteria ed alla attesa. In ogni caso sono previsti idonei accorgimenti per la tutela dei dati sensibili dei pazienti e per la conservazione dei referti;
d) devono essere disponibili servizi igienici distinti per utenti e personale, di cui uno per portatori di handicap;
e) i locali destinati ad erogare prestazioni di medicina dello sport posti all'interno di palestre, stadi o impianti sportivi in genere, ove vengono svolte attività di certifica-zione, rispondono tassativamente ai requisiti di cui al presente regolamento.