(Regione Basilicata - Legge n. 6, 28 marzo 2018)
Dopo l'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, č aggiunto il seguente art. 3-bis:
«Art. 3-bis (Clausola di neutralitą finanziaria). - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».