(Regione Basilicata - Legge n. 6, 28 marzo 2018)
1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è così sostituito:
«2. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente».
2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32, è abrogato.