(Regione Toscana - legge n. 4, 23 gennaio 2018)
1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 53/2013 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse».