Toscana - Legge 4/18 - articolo 3: Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2013

  Articolo 3 - Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2013

(Regione Toscana - legge n. 4, 23 gennaio 2018)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 la parola: «ludopatia» č sostituita dalla seguente: «gioco d'azzardo patologico».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 č sostituita dalla seguente:

«d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 773/1931».


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