(Regione Toscana - legge n. 4, 23 gennaio 2018)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 la parola: «ludopatia» č sostituita dalla seguente: «gioco d'azzardo patologico».
2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2013 č sostituita dalla seguente:
«d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 773/1931».