Toscana - Legge 4/18 - articolo 2: Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013

  Articolo 2 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013

(Regione Toscana - legge n. 4, 23 gennaio 2018)

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «La ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «Il gioco d'azzardo patologico».

2. Il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 č sostituito dal seguente:

«3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potestą di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico»;

3. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 č inserito il seguente:

«3-bis. Tale potestą regionale č confermata dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;»

4. Al punto 5 del preambolo della legge regionale n. 57/2013 le parole: «da ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «da gioco d'azzardo patologico».


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