(Regione Toscana - legge n. 4, 23 gennaio 2018)
1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 4».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 č inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, commi 3-bis e 3-ter, nei tempi e con le modalitą definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria č accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.»
3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013 č inserito il seguente:
«1-ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1-bis comporta la chiusura temporanea dell'attivitą o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.»
4. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis ».
5. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 57/2013, le parole: «articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 6, commi 1 e 2».