Basilicata - Legge 33/17 - articolo 2: Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 «Disposizioni varie ed in materia di scadenza di termini»

  Articolo 2 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 «Disposizioni varie ed in materia di scadenza di termini»

(Regione Basilicata - Legge n. 33, 30 novembre 2017)

1. L'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33, rubricato: «Deroga al limite di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza» è così sostituito:

«Art. 7 (Deroga al limite di cui all'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza). - 1. All'art. 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende sanitarie regionali per l'acquisto di prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell'emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale di appositi progetti presentati dalle Aziende sanitarie regionali nei quali sono indicate le esigenze cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità e l'ammontare complessivo delle risorse impiegate su base annua.

5. Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la spesa del personale.".».


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