Trentino-Bolzano - DPP 37/17 - articolo 2: Composizione, nomina e durata della Commissione

  Articolo 2 - Composizione, nomina e durata della Commissione

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 37, 10 ottobre 2017)

1. La Commissione è composta da:

a) la Direttrice o il Direttore dell'Ufficio Ordinamento sanitario, che funge da Presidente;

b) un'esperta o un esperto di un'università che offre corsi di formazione manageriale secondo la normativa statale;

c) un'esperta o un esperto in didattica in ambito manageriale.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da una o un dipendente della Ripartizione provinciale Sanità di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Per ogni componente è nominato un membro supplente.

4. La composizione della Commissione deve in ogni caso adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione e alle disposizioni provinciali vigenti in materia di parificazione fra donne e uomini.

5. I componenti della Commissione e i membri supplenti sono nominati dall'Assessora o dall'Assessore competente in materia di sanità.

6. La Commissione dura in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta per ulteriori tre anni.

7. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della Commissione, la procedura di ricostituzione della stessa è avviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.


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