1. L'elenco provinciale è aggiornato con cadenza annuale.
(modificato dall'articolo 4 del DPP 3/20
- ndr)
2. La direttrice/il direttore della ripartizione provinciale salute dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L'iscrizione è valida per quattro anni.
3. L'elenco provinciale viene pubblicato sul sito della ripartizione provinciale salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.
4. Dopo l'iscrizione nell'elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.