(variamente modificato dall'articolo 2 del DPP 3/20 - ndr)
1. L'avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Le domande di iscrizione possono essere presentate permanentemente con le modalità previste dall'avviso.