(Regione Sicilia - legge n. 14, 11 agosto 2017)
1. Per la promozione e diffusione della prevenzione o della cura precoce di specifiche malattie del cavo orale, la Regione assicura l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale.
2. Le Aziende sanitarie provinciali, su base distrettuale, adottano tutti gli atti gestionali e di programmazione volti a garantire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione primaria e secondaria, di prevenzione delle complicanze orali correlate a patologie sistemiche e cura precoce delle malattie del cavo orale riconosciute nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'inserimento della figura professionale sanitaria dell'igienista dentale.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a rimodulare le proprie piante organiche e ad espletare i relativi concorsi pubblici, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati per le assunzioni del personale, inserendo la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, in grado di assicurare la prevenzione e cura delle affezioni orodentali su prescrizione degli odontoiatri e dei medici chirurghi, responsabili di servizio, autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria come disciplinato dal Decreto del Ministro della sanità n. 137 del 15 marzo 1999.