(variamente modificato dall'articolo 3 del DPP 2/20 - ndr)
1. Gli avvisi riguardanti le procedure di iscrizione sono approvati dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute e pubblicati permanentemente sul sito web della Ripartizione stessa.
2. Le domande di iscrizione possono essere presentate permanentemente con le modalità previste dall'avviso.