1. L'elenco provinciale è aggiornato con cadenza biennale.
2. La/Il Presidente della Provincia dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L'iscrizione è valida per quattro anni.
3. Sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. L'elenco provinciale viene pubblicato sul sito della ripartizione provinciale salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.
5. Dopo l'iscrizione nell'elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.