Trentino-Bolzano - DPP 27/17 - articolo 5: Modalità di valutazione

  Articolo 5 - Modalità di valutazione

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 27, 7 agosto 2017)

1. La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza biennale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall'avviso sono valutate dalla commissione secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

2. La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.

3. I titoli vengono valutati con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del curriculum vitae e del numero di risorse umane e finanziarie gestite.

4. Il colloquio viene valutato con un punteggio complessivo massimo di 40 punti. La commissione tiene conto delle competenze personali e sociali nonchè della competenza metodologica. 5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.


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