1. La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell'elenco è nominata dalla/dal Presidente della Provincia.
2. La commissione è composta da cinque esperti indipendenti, che devono distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.
3. I commissari rimangono in carica per tre anni. L'incarico non è rinnovabile. Per ciascun componente della commissione viene nominato un membro supplente.
4. I componenti della commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.