Trentino-Bolzano - DPP 27/17 - articolo 4: Commissioni di valutazione

  Articolo 4 - Commissioni di valutazione

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 27, 7 agosto 2017)

1. La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell'elenco è nominata dalla/dal Presidente della Provincia.

2. La commissione è composta da cinque esperti indipendenti, che devono distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.

3. I commissari rimangono in carica per tre anni. L'incarico non è rinnovabile. Per ciascun componente della commissione viene nominato un membro supplente.

4. I componenti della commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.


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