Trentino-Bolzano - DPP 27/17 - articolo 2: Requisiti per l'accesso alla procedura di iscrizione

  Articolo 2 - Requisiti per l'accesso alla procedura di iscrizione

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Decreto del Presidente della Provincia n. 27, 7 agosto 2017)

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell'elenco provinciale per la posizione di direttrice generale/direttore generale devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il 65esimo anno d'età;

b) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello;

c) essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di un attestato equipollente;

d) essere in possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai sensi del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

e) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in ambito sanitario o di un attestato relativo ad esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell'accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all'art. 46-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

f1) per dirigenti con comprovata esperienza nel settore sanitario con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere volto almeno cinque anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato, oppure

f2) per dirigenti con comprovata esperienza in altri settori con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno sette anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato;

g) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui al comma 1 del presente articolo alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L'attestato di formazione manageriale di cui al comma 1, lettera e), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.


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