Valle d'Aosta - Legge 11/17 - articolo 8: Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie

  Articolo 8 - Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie

(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)

1. La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli di intesa:

a) con le università e le Regioni limitrofe sedi di università, per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse;

b) con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno.

2. La Giunta regionale, in ragione del fabbisogno rilevato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina annualmente:

a) i posti di cui al comma 1, lettera a), da riservare nei corsi di laurea triennale delle università convenzionate e l'ammontare del relativo finanziamento, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale;

b) i posti da attivare, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, lettera b), e l'ammontare del finanziamento del corso di laurea, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera a), tra la Regione, l'università interessata e la Regione sede della medesima sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) l'individuazione del corso di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse e dei relativi posti aggiuntivi da riservare a studenti residenti nel territorio regionale;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) il costo pro-capite per studente;

d) le modalità di formazione della graduatoria per l'accesso ai posti riservati agli studenti residenti nel territorio regionale.

4. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera b), tra la Regione e l'università interessata sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) le modalità gestionali e organizzative del corso di laurea e delle attività didattiche;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) i rapporti economici;

d) il numero minimo e massimo dei posti per l'attivazione del corso in ciascun anno accademico;

e) l'individuazione della materia del corso da svolgere in lingua francese e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, quale prova selettiva aggiuntiva per l'ammissione al corso di laurea.


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