(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)
1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi o non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione il 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:
a) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
b) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;
c) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.
3. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione:
a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;
b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.