(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)
1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:
a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;
b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.
2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a:
a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o specializzazione equipollente ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;
b) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta o nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonchè a presentare domanda per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.
3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale ovvero una specializzazione equipollente.