(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario);
b) la l.r. 37/1991;
c) la legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 (Modificazione della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale));
d) la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico);
e) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;
f) l'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
g) l'articolo 24 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;
h) l'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13;
i) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);
j) l'articolo 27 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
k) l'articolo 45 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.