(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)
1. Gli assegni di formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), sono corrisposti, per l'anno accademico 2017/2018, limitatamente agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in infermieristica.
2. La borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 è corrisposta, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, a tutti i medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione che ne facciano richiesta, compresi quelli che frequentano il secondo e il terzo anno di corso, per i quali trovano applicazione le condizioni di accesso e l'obbligo di assoggettamento agli impegni di cui al medesimo articolo 10.