Valle d'Aosta - Legge 11/17 - articolo 12: Inadempimenti agli obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale

  Articolo 12 - Inadempimenti agli obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale

(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi o che, conseguito il diploma, non presenti domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale e, nei cinque anni dal conseguimento del diploma, non presenti domanda a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria, č obbligato a versare alla Regione il 70 per cento del valore della borsa di studio aggiuntiva della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se il medico ottempera a quanto previsto ma, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, non risulta utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL per essere destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato ovvero rifiuta pių di una proposta di convenzionamento a tempo indeterminato;

b) se il medico ottempera a quanto previsto, ma presta servizio, anche a tempo determinato, per un periodo inferiore a quello minimo complessivo previsto di cinque anni.

3. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 11 deve versare alla Regione:

a) nel caso di cui al comma 2, lettera a), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale;

b) nel caso di cui al comma 2, lettera b), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.


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