Valle d'Aosta - Legge 11/17 - articolo 11: Obblighi dei medici informazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale

  Articolo 11 - Obblighi dei medici informazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale

(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 deve:

a) concludere il corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione e conseguire il relativo diploma;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico in formazione specifica in medicina generale si impegna a:

a) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale del primo anno successivo al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;

b) presentare domanda, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria e accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una delle prime due eventuali proposte di incarico di medico di assistenza primaria a tempo indeterminato presso la medesima Azienda.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL, per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.


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