(Regione Valle d'Aosta - legge n. 11, 31 luglio 2017)
1. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, ai sensi del titolo IV, capo I, del d.lgs. 368/1999, č corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui importo č definito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale i candidati devono:
a) sottoscrivere, prima dell'inizio delle attivitā didattiche, presso la struttura regionale competente in materia di sanitā, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale;
b) non avere giā beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.
3. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale.
4. L'importo, i criteri e le modalitā di assegnazione della borsa di studio aggiuntiva regionale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'Azienda USL sulla base dei trasferimenti di fondi dalla Regione all'Azienda medesima, le cui modalitā e importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale per l'intera durata del corso di formazione.