Toscana - Legge 36/17 - articolo 10: Indennità e rimborso spese. Inserimento dell'art. 49-octies nella l.r. 40/2005

  Articolo 10 - Indennità e rimborso spese. Inserimento dell'art. 49-octies nella l.r. 40/2005

(Regione Toscana - legge n. 36, 25 luglio 2017)

1. Dopo l'art. 49-septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 49-octies (Indennità e rimborso spese). - 1. Al Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell'organismo, della complessità delle attività svolte e dell'impegno richiesto per lo svolgimento del compito.

2. Ai componenti dell'Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».


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