Piemonte - Legge 10/17 - articolo 5: Attivitą delle associazioni di volontariato, campagne informative e formazione del personale sanitario

  Articolo 5 - Attivitą delle associazioni di volontariato, campagne informative e formazione del personale sanitario

(Regione Piemonte - Legge n. 10, 4 luglio 2017)

1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e informazione inerente i percorsi terapeutici e la prevenzione.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere, in accordo con i dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi.

3. La Giunta regionale pianifica le attivitą formative e di aggiornamento destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.
(modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3/22 - ndr)

(vedi ulteriori modifiche apportate dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 3/22 - ndr)


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