(Regione Piemonte - Legge n. 10, 4 luglio 2017)
(sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3/22 - ndr)
1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, č istituito, presso l'assessorato regionale alla sanitā, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:
a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e per l'informazione delle pazienti;
c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria;
d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
e) analizzare i dati e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attivitā svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
f) coadiuvare l'assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.
2. L'Osservatorio č composto da:
a) l'assessora o l'assessore alla sanitā o una persona da lei o da lui delegata, che lo presiede;
b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialitā medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialitā di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, una o uno di ambito ospedaliero e, sentita l'universitā d'appartenenza, una o uno di ambito universitario;
c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL;
d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;
e) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
g) una o un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunitā.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. L'Osservatorio č convocato dall'assessora o dall'assessore alla sanitā o da una persona da lei o da lui delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanitā.
5. La partecipazione all'Osservatorio č a titolo gratuito e non dā diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
(vedi ulteriori modifiche apportate dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3/22 - ndr)