Friuli - DPR 126/17 - allegato

  Allegato

(Regione Friuli-Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 126, 7 giugno 2017)

Regolamento di modifica al Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235/Pres.

 

(Omissis).

 

Art. 1. - Modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2015, n. 0235/Pres. (Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 17/2014) le parole: «ai sensi dell'art. 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 8, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20».

 

Art. 2. - Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa disciplinati dal presente regolamento sono concessi ai soggetti pubblici del Friuli-Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «tramite un unico ente capofila» sono inserite le seguenti: «In tale caso il capofila e i gli altri partner devono stipulare un accordo nel quale sono indicati l'oggetto, le modalità di collaborazione, i ruoli e le responsabilità assunte nella realizzazione del progetto».

 

Art. 3. - Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Il comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015 è abrogato.

 

Art. 4. - Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Al comma 1, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole: «La domanda di contributo» sono inserite le seguenti: «,sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,».

2. Alla lettera a), del comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, prima della parola: «richiedente» è inserita la seguente: «soggetto».

3. Alla lettera a), del comma 3, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, sono soppresse le parole: «dal legale rappresentante dell'ente e».

4. Il comma 6, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è sostituito dal seguente: «Se la particolare tipologia di ricerca lo richiede, alla domanda deve essere allegato il parere positivo del Comitato etico di riferimento o, qualora non ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, copia della richiesta di esame presentata al Comitato».

5. Dopo il comma 6, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è inserito il seguente:

«6-bis. In sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli ulteriori finanzia menti che dovesse ricevere successivamente per la stessa. I suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente regolamento e al cofinanziamento del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa ammessa a contributo. In caso contrario il contributo di cui al presente regolamento è proporzionalmente rideterminato».

 

Art. 5. - Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Alla lettera b), del comma 4, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole: «20 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

2. Alla lettera c), del comma 4, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole: «25 punti» sono sostituite dalle seguenti «15 punti».

 

Art. 6. - Modifiche dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Alla fine del comma 6, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «Le proroghe possono essere concesse» sono inserite le seguenti: «una sola volta».

 

Art. 7. - Modifiche dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole: «attrezzature e equipaggiamento», sono inserite le seguenti: «: sono coperte dal contributo le sole quote di ammorta mento riferite al periodo di vigenza del progetto. E' a carico del cofinanziamento la parte rimanente del costo d'acquisto».

2. Alla lettera g), del comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, le parole «se direttamente riferibili all'iniziativa.» sono sostituite dalle seguenti: «se riferibili all'iniziativa con un. metodo di attribuzione giustificato.».

3. Dopo il comma 1, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Le spese devono essere effettivamente sostenute. Non è ammessa la valorizzazione delle spese ammissibili a eccezione della tipologia delle spese generali e non è ammesso alcun trasferimento di fondi fra i partner del progetto, se non il mero trasferimento delle quote di contributo, come previste nel prospetto dei costi del progetto e nell'accordo di collaborazione, per le spese a carico del partner».

 

Art. 8. - Modifiche dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, la parola «capofila» è sostituita dalle parole: «soggetto beneficiario».

 

Art. 9. - Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Dopo il comma 1, dell'art. 10, del decreto del Presidente della Regione 235/2015, è inserito il seguente:

«1-bis. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire adeguata motivazione qualora le anticipazioni di contributo già erogate non siano state utilizzate per l'intero ammontare.».

 

Art. 10. - Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Il comma 3, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, è abrogato.

2. Al comma 4, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «in sede di rendicontazione» è inserita la parola: «finale».

3. Alla fine del comma 5, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, dopo le parole «della Direzione centrale» sono inserite le parole: «per un periodo non superiore ai due mesi».

 

Art. 11. - Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0235/2015

1. Al comma 1, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Regione n. 235/2015, la parola «word» è sostituita dalla parola: «digitale».

 

Art. 12. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Visto, il Presidente: Serracchiani