Piemonte - Legge 7/17 - articolo 3: Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

  Articolo 3 - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

(Regione Piemonte - Legge regionale n. 7, 26 aprile 2017)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserita la seguente: «e-bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole: «qualificazione del personale» sono inserite le seguenti:

«, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».


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