Friuli - DPR 230/17 - premessa

  Premessa

(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Decreto del Presidente della Regione n. 230, 6 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che introduce l'obbligo della formazione permanente per gli operatori sanitari;

Considerati gli accordi Stato-Regioni, rispettivamente n. 168 di data 1° agosto 2007, n. 192. di data 5 novembre 2009 e n. 101 di data 19 aprile 2012 che hanno delineato il sistema di educazione continua in medicina (ECM) a livello nazionale;

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), che all'art. n. 8 (finalità 7 - sanità pubblica) prevede che il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia venga approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Valutato che la Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di sviluppo della qualità dei servizi, intende promuovere, governare e sviluppare un sistema regionale di formazione continua per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, aperto anche ai liberi professionisti, con le finalità di:

a) promuovere l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;

b) perseguire l'eccellenza nella formazione di professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;

c) qualificare la formazione sanitaria e garantire l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina a livello regionale;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al «Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. n. 8 della legge regionale 30 dicembre 2014 (Legge finanziaria 2015)» emanato con proprio decreto 4 dicembre 2015, n. 0249/Pres. confermando i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider finalizzata all'organizzazione di eventi formativi ECM e di fornire le opportune indicazioni per la realizzazione, da parte degli stessi provider, di eventi formativi;

Precisato che il ruolo di ente accreditante è posto in capo alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2247 del 24 novembre 2016;

Decreta:


articolo successivo