Liguria - Legge 27/16 - articolo 1: Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

  Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

(Regione Liguria - Legge regionale n. 27, 18 novembre 2016)

1. L'art. 17 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Funzioni delle Aziende socio-sanitarie Liguri). - 1. La regione attraverso le Aziende socio-sanitarie Liguri (ASL) promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all'art. 2.

2. Le ASL sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

3. Le ASL si articolano in due aree definite rispettivamente «area territoriale» e «area ospedaliera» che afferiscono direttamente alla direzione generale. Le aree di cui al presente comma concorrono a realizzare e a favorire l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie, tenuto conto delle peculiarità del territorio in cui ha sede l'ASL di riferimento.

4. L'area territoriale realizza e favorisce l'integrazione delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie valutando il tessuto sociale e i bisogni nel territorio dell'ASL di riferimento in un'ottica di valorizzazione, integrazione e collaborazione con gli enti locali e, in generale, con tutti i soggetti presenti sul territorio tenuto conto delle loro competenze.

5. L'area ospedaliera è prevalentemente dedicata al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede di offerta sanitaria specialistica.

6. In particolare, le ASL provvedono, tenuto conto della ripartizione per materia e competenza delle due aree di cui ai commi 3, 4 e 5 e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi dell'art. 8 e delle funzioni attribuite all'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria), a:

a) erogare direttamente:

1. prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

2. assistenza distrettuale;

3. assistenza ospedaliera;

4. prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

5. servizi di emergenza sanitaria sul territorio;

b) applicare gli accordi e i contratti stipulati con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 17/2016;

c) collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei bisogni territoriali e della corrispondenza dell'offerta agli stessi, dei volumi delle prestazioni, nonchè degli accordi attuati;

d) integrare la risposta sanitaria e socio-sanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;

e) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;

f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo sanitario regionale attribuite.

7. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, su proposta della giunta regionale, può costituire nuove ASL ovvero sopprimere o modificare le ASL esistenti.».

2. I commi 1 e 1-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) la Giunta regionale nomina il direttore generale tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 della stesso decreto legislativo n. 171/2016 in possesso dei requisiti ivi stabiliti. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2016, la Regione avvia la procedura di nomina rendendo noto, con apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, l'incarico che intende attribuire ai fini della manifestazione d'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonchè le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.».

3. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nonchè il direttore socio-sanitario ai sensi della presente legge».

4. La lettera h) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«c-bis) il direttore socio-sanitario;».

6. L'art. 22 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 22 (Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario). - 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè del decreto legislativo n. 171/2016 il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni. I requisiti, le incompatibilità e le inconferibilità alla carica e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della nomina a direttore socio-sanitario occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale. Al direttore socio-sanitario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità alla carica previste per i direttori amministrativo e sanitario.

2. L'incarico di direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

3. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, all'organizzazione dei servizi e delle aree di riferimento, garantendo, in raccordo con la direzione generale e sulla base degli indirizzi emessi dalla stessa, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

5. Il direttore amministrativo sovraintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi aziendali.

6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari aziendali.

7. Il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario presiedono alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni rese ciascuno nell'ambito della propria area di competenza e concorrono all'integrazione dei percorsi assistenziali tra l'ospedale e il territorio.

8. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore socio-sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o sanitario oppure socio-sanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa designato dal direttore generale.

10. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.».

7. L'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Elenco degli aventi titolo alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario). - 1. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario attingendo agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati.».

8. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «direttore sanitario,» sono inserite le seguenti: «del direttore socio-sanitario,».

9. L'art. 32 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Articolazione dell'ASL e relative funzioni). - 1. L'ASL si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, si organizza in Dipartimenti secondo quanto previsto dal Capo V.

2. I distretti provvedono a:

a) valutare, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della legge regionale n. 17/2016, i bisogni e le domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;

b) assicurare l'accesso integrato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalità definite dalla programmazione aziendale e dal programma delle attività territoriali di cui all'art. 36.

3. I presidi ospedalieri, comprendenti una o più strutture ospedaliere, provvedono ad erogare prestazioni di emergenza-urgenza, di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella rete dei servizi territoriali, in conformità alla programmazione regionale.

4. L'area dipartimentale di prevenzione provvede in particolare a:

a) erogare prestazioni e servizi:

1. di profilassi e prevenzione;

2. di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

3. di sanità pubblica e di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di igiene veterinaria;

b) svolgere attività epidemiologiche e di supporto alle elaborazioni dei piani attuativi locali.

5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.».

10. Il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Al presidio ospedaliero può essere preposto il direttore sanitario dell'Azienda socio-sanitaria, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero un dirigente medico responsabile di struttura complessa, in possesso dei medesimi requisiti, a tal fine nominato dal direttore generale.».

11. Il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma 4 ha la responsabilità complessiva della gestione del presidio e svolge, altresì, funzioni di:

a) direttore sanitario del presidio in quanto responsabile delle funzioni igienico-organizzative;

b) controllo e valutazione dell'attività sanitaria svolta nel presidio anche in termini di accessibilità, qualità e appropriatezza;

c) definizione di percorsi assistenziali integrati.».

12. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Nei presidi derivanti dall'accorpamento di più stabilimenti, il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma 4 coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per i dirigenti medici che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l'equiparazione a un direttore di dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.».

13. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Dipartimento interaziendale). - 1. Al fine di realizzare un coerente governo clinico in grado di favorire il coordinamento tra unità organizzative appartenenti ad aziende diverse sono costituiti dipartimenti interaziendali ai sensi dell'art. 38, comma 2.

2. Il dipartimento interaziendale provvede, in particolare:

a) al governo clinico perseguendo, in una logica di rete, il coordinamento delle attività e il miglioramento della qualità dei servizi erogati;

b) al coordinamento organizzativo dei servizi e delle attività al fine di gestire percorsi integrati di diagnosi e cura;

c) alla programmazione dell'attività di equipe;

d) alla costituzione di equipe itineranti;

e) alla valutazione delle performance qualitative e di efficienza;

f) alla condivisione di linee guida e protocolli e prassi operative;

g) all'audit clinico ed infermieristico;

h) alla formazione professionale del personale.

3. Le funzioni del dipartimento interaziendale di cui al presente articolo sono specificate nel regolamento di dipartimento approvato dalla direzione delle aziende interessate nel rispetto della presente legge e della legge regionale n. 17/2016.

4. Al dipartimento sono assegnati obiettivi annuali e risorse idonee per raggiungere i risultati programmati. Per ciascun anno è pubblicato un rendiconto dei costi sostenuti e dei ricavi, nonchè delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati assegnati.

5. Il dipartimento interaziendale ha un direttore e un comitato di dipartimento e il personale afferente opera nell'ambito delle direttive del direttore del dipartimento.

6. La regione con un proprio atto individua i dipartimenti interaziendali da costituire.».

14. Il comma 3 dell'art. 41 e il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

15. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

16. Nella legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni e ove ogni qualvolta in una legge regionale compaiono le parole: «Azienda sanitaria locale» si deve intendere: «Azienda socio-sanitaria Ligure».


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