(Regione Liguria - legge n. 17, 29 luglio 2016)
1. All'art. 14 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalitą con le quali un organismo consultivo composto dai presidenti delle Conferenze dei sindaci e dai presidenti delle Conferenze di distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.:
a) nell'analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio;
b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio-ospedale-territorio;
c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuitą e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
d) nell'individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali.
1-ter. L'organismo di cui al comma 1-bis formula pareri e proposte per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta assistenziale.».
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'art. 17, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
b) il Titolo VII della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
c) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonchč quelle contenute in ogni altra normativa regionale incompatibili con la presente legge sono abrogate.
4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.