Toscana - Legge 50/16 - indice

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LEGGE REGIONALE N. 50, 2 AGOSTO 2016
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 4 del 28.01.17, pag. 16)

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)

Premessa

Articolo 1 - Modifiche al preambolo della legge regionale n. 51/2009

Articolo 2 - Oggetto e finalitą. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 3 - Realizzazione strutture sanitarie. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 4 - Verifica sul possesso dei requisiti. Modiche all'art. 6 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 5 - Verifica sul possesso dei requisiti delle unitą di raccolta sangue e degli emocomponenti. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 51/2009

Articolo 6 - Mantenimento dei requisiti. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 7 - Linee guida regionali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 8 - Direttore sanitario. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 9 - Attestazione del possesso dei requisiti. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 10 - Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 11 - Requisiti per l'esercizio degli studi professionali. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 12 - Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 13 - Linee guida regionali. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 14 - Accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 15 - Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 16 - Procedure per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 17 - Requisiti per l'accreditamento di eccellenza. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 18 - L'accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 19 - La promozione della qualitą professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 20 - La Commissione regionale per la qualitą e la sicurezza. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 21 - Elenco regionale dei verificatori. Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale n. 51/2009

Articolo 22 - Gruppo tecnico regionale di verifica. Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 51/2009

Articolo 23 - Elenco regionale dei valutatori. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 24 - Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 25 - La formazione. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 26 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 27 - Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 28 - Abrogazione dell'art. 49 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 29 - Norme transitorie. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 51/2009

Articolo 30 - Abrogazione dell'art. 51 della legge regionale n. 51/2009