Toscana - Legge 50/16 - indice
Regione Toscana
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LEGGE REGIONALE N.
50, 2 AGOSTO 2016
(Gazzetta Ufficiale, 3a serie speciale, n. 4 del
28.01.17, pag. 16)
Disposizioni sulle procedure, sui requisiti
autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture
sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n. 33 del 5 agosto 2016)
Premessa
Articolo 1 - Modifiche al preambolo della
legge regionale n. 51/2009
Articolo 2 - Oggetto e finalitą.
Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 3 - Realizzazione strutture
sanitarie. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 4 - Verifica sul possesso dei
requisiti. Modiche all'art. 6 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 5 - Verifica sul possesso dei
requisiti delle unitą di raccolta sangue e degli emocomponenti. Modifiche
all'art. 6-bis della legge regionale n. 51/2009
Articolo 6 - Mantenimento dei requisiti.
Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 7 - Linee guida regionali.
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 8 - Direttore sanitario.
Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 9 - Attestazione del possesso
dei requisiti. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 10 - Adeguamento delle
strutture sanitarie pubbliche. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n.
51/2009
Articolo 11 - Requisiti per l'esercizio
degli studi professionali. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n.
51/2009
Articolo 12 - Verifica sul possesso dei
requisiti. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 13 - Linee guida regionali.
Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 14 - Accreditamento
istituzionale. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 15 - Requisiti per
l'accreditamento istituzionale. Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale
n. 51/2009
Articolo 16 - Procedure per
l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 32 della
legge regionale n. 51/2009
Articolo 17 - Requisiti per
l'accreditamento di eccellenza. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n.
51/2009
Articolo 18 - L'accreditamento
istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale. Modifiche
all'art. 38 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 19 - La promozione della
qualitą professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario
regionale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 20 - La Commissione regionale
per la qualitą e la sicurezza. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n.
51/2009
Articolo 21 - Elenco regionale dei
verificatori. Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale n. 51/2009
Articolo 22 - Gruppo tecnico regionale
di verifica. Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 51/2009
Articolo 23 - Elenco regionale dei
valutatori. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 24 - Gruppo tecnico regionale
di valutazione. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 25 - La formazione. Modifiche
all'art. 45 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 26 - Disposizioni finanziarie.
Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 27 - Regolamento di attuazione.
Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 28 - Abrogazione dell'art. 49
della legge regionale n. 51/2009
Articolo 29 - Norme transitorie.
Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 51/2009
Articolo 30 - Abrogazione dell'art. 51
della legge regionale n. 51/2009