(Regione Toscana - Legge n. 50, 2 agosto 2016)
1. L'art. 50 della legge regionale n. 51/2009 č sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Norme transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 48, mantengono la propria validitą gli atti approvati dal Consiglio regionale e dalla giunta regionale in attuazione della presente legge.
2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 1 si concludono secondo la normativa previgente.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private attestano la presenza dei requisiti organizzativi di livello aziendale entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui al comma 1.
4. Al fine di garantire la continuitą alle verifiche sul possesso dei requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private e sugli studi professionali soggetti ad autorizzazione o SCIA, i dipartimenti della prevenzione mantengono le loro funzioni fino alla costituzione del gruppo di verifica.