Toscana - Legge 50/16 - articolo 17: Requisiti per l'accreditamento di eccellenza. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 51/2009

  Articolo 17 - Requisiti per l'accreditamento di eccellenza. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 51/2009

(Regione Toscana - Legge n. 50, 2 agosto 2016)

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dal regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «da specifico atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso atto di cui al comma 1,» e le parole: «negli aggiornamenti del regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «con successivo atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tra i requisiti di eccellenza di cui al comma 1 è compresa la capacità del soggetto di soddisfare, nell'ambito dei propri processi assistenziali, condizioni appropriate di valutazione, diagnosi, prognosi, progetto personalizzato, trattamento e presa in carico, valutazione di esito e di costo efficacia, che insieme compongono l'arco terapeutico. A tal fine sono considerati:

a) l'utilizzo di strumenti appropriati di valutazione;

b) il coinvolgimento e la valorizzazione delle capacità del paziente, dei familiari e di eventuali altri interessati al processo di cura in un'ottica generativa;

c) la documentazione degli indici di esito clinico conseguiti grazie all'apporto professionale e non professionale;

d) gli indici di costo efficacia.».

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«3-ter. I risultati di eccellenza conseguiti di cui al comma 3-bis sono valorizzati dal soggetto accreditato nell'ambito delle proprie attività e dalla giunta regionale attraverso le azioni di comunicazione pubblica previste all'art. 46.».


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