(Regione Toscana - Legge n. 50, 2 agosto 2016)
1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «dal regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «da specifico atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».
2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso atto di cui al comma 1,» e le parole: «negli aggiornamenti del regolamento di cui all'art. 48» sono sostituite dalle seguenti: «con successivo atto della giunta regionale adottato previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la giunta regionale può provvedere.».
3. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Tra i requisiti di eccellenza di cui al comma 1 è compresa la capacità del soggetto di soddisfare, nell'ambito dei propri processi assistenziali, condizioni appropriate di valutazione, diagnosi, prognosi, progetto personalizzato, trattamento e presa in carico, valutazione di esito e di costo efficacia, che insieme compongono l'arco terapeutico. A tal fine sono considerati:
a) l'utilizzo di strumenti appropriati di valutazione;
b) il coinvolgimento e la valorizzazione delle capacità del paziente, dei familiari e di eventuali altri interessati al processo di cura in un'ottica generativa;
c) la documentazione degli indici di esito clinico conseguiti grazie all'apporto professionale e non professionale;
d) gli indici di costo efficacia.».
4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 51/2009 è aggiunto il seguente:
«3-ter. I risultati di eccellenza conseguiti di cui al comma 3-bis sono valorizzati dal soggetto accreditato nell'ambito delle proprie attività e dalla giunta regionale attraverso le azioni di comunicazione pubblica previste all'art. 46.».