Toscana - Legge 50/16 - articolo 12: Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 51/2009

  Articolo 12 - Verifica sul possesso dei requisiti. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 51/2009

(Regione Toscana - Legge n. 50, 2 agosto 2016)

1. L'art. 21 della legge regionale n. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Verifica sul possesso dei requisiti). - 1. In relazione alle domande di autorizzazione e alle SCIA presentate dagli studi professionali nei casi previsti dall'art. 20, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del gruppo di verifica.

2. Il comune, anche su istanza del gruppo di verifica, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

3. Il gruppo di verifica redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata al titolare dello studio.».


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