(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 11, 8 luglio 2016)
1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 6, comma 2, l'art. 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.