Friuli - Legge 11/16 - articolo 7: Disposizioni finanziarie

  Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

(Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 11, 8 luglio 2016)

1. Per le finalità di cui all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.


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